Statuto

ARTICOLO 1
Costituzione

  1. E’ costituita la “Associazione Software Libero di Ragusa” d’ora in poi chiamata semplicemente Associazione.

ARTICOLO 2
Sede e durata

  1. L’Associazione ha sede in Ragusa in via G. Nicastro, n 26
  2. La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3
Oggetto e scopo

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e svolgimento di attività culturali e di ricerca, nella organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, nella raccolta di documentazione, nella redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali.
  2. Le attività promosse dall’Associazione hanno come scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:
    • diffondere e promuovere il Software Libero – con Software intendiamo sistemi operativi, programmi, documentazione, progetti, o altri lavori rilasciati in forma elettronica, con licenza OSI Approved;
    • favorire la diffusione e l’utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che tenga conto in primo luogo del Software Libero, che è disponibile per tutti;
    • promuovere e favorire l’adozione di Software Libero da parte delle pubbliche amministrazioni, del sistema scolastico pubblico e degli utenti privati in generale, favorendo altresì l’adozione da parte di questi di standard pubblici e liberamente accessibili e modificabili;
    • favorire l’adozione di licenze di tipo libero anche nella pubblicazione di documentazione tecnica, nei testi scolastici, e in tutta la produzione culturale e artistica in genere;
    • permettere l’utilizzo di hardware in disuso o disponibile a basso costo attraverso l’utilizzo di Software Libero, per aiutare chi non può permettersi l’acquisto delle tecnologie più recenti;
    • favorire l’accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso;
    • diffondere l’uso e la conoscenza della rete Internet come ideale luogo di libero scambio di informazioni;
  3. L’Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.
  4. L’Associazione provvede alla fondazione del Linux User Group (LUG) di Ragusa, cui possono aderire tutti i Soci dell’Associazione.

ARTICOLO 4
Patrimonio ed entrate dell’Associazione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
  2. Per l’adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
    • dei versamenti liberamente effettuati dai fondatori originari e da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
    • dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
    • dei contributi e delle donazioni eventualmente ricevuti da pubbliche amministrazioni e privati;
    • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
  3. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
  4. Il versamento non crea alcun diritto né obbligo di partecipazione.

ARTICOLO 5
Fondatori e Soci dell’Associazione

  1. Sono Soci dell’Associazione:
    • i Soci Fondatori della Associazione;
    • i Soci Effettivi della Associazione;
    • i Soci Sostenitori della Associazione;
    • i Soci onorari della Associazione.
  2. L’adesione all’Associazione ha la durata di un anno solare e viene perfezionata con il versamento della quota associativa. L’adesione dovrà essere rinnovata espressamente di anno in anno.
  3. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione della Associazione stessa.
  4. Sono Soci Effettivi tutti i Soci Fondatori e coloro che si impegnano direttamente nelle attività dell’associazione, contribuendo in maniera effettiva e rilevante alle medesime. Il passaggio allo stato di Socio Effettivo è deciso dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento.
  5. Sono Soci Sostenitori della Associazione coloro che riconoscendosi nelle finalità e nei principi della medesima, pur non impegnandosi direttamente nelle varie attività, decidono di sostenerla con la loro adesione.
  6. Sono Soci Onorari dell’Associazione coloro che vengono individuati dal Consiglio Direttivo sulla base di meriti particolari nella promozione del Software Libero.
  7. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
  8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori sessanta giorni.
  9. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
  10. In presenza di inadempienza agli obblighi statuari oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può fare ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6
Organi della Associazione

  1. Sono Organi dell’Associazione:
    • L’Assemblea dei Soci Effettivi dell’Associazione;
    • Il Consiglio Direttivo, costituito da:
      • Il Presidente
      • Il Vice Presidente
      • Il Segretario
    • Il Collegio dei Revisori dei Conti
  2. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario hanno la durata di un anno solare.

ARTICOLO 7
Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci Effettivi dell’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
  2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura. Essa inoltre:
    • delinea gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;
    • delibera sulle modifiche al presente Statuto;
    • approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione;
    • delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
    • delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
    • ogni anno elegge il Consiglio Direttivo
    • ogni anno elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci Effettivi, o dal Collegio dei Revisori, o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea è convocata in territorio italiano.
  4. La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante posta elettronica, fax o posta ordinaria, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima a tutti i Soci Effettivi all’indirizzo risultante nel Libro dei Soci della Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti.
  5. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
  6. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei membri intervenuti.
  7. Tutti i Soci Effettivi dell’Associazione hanno diritto ad un voto. Il voto è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio Effettivo dell’Associazione che abbia già diritto di voto. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.
  8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  9. Per la nomina del Consiglio Direttivo, per l’approvazione dei Regolamenti, per le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
  10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure da qualsiasi altro Socio Effettivo dell’Associazione, da lui delegato.

ARTICOLO 8
Il Presidente

  1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Previa approvazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e comunicazione ai Soci Effettivi, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
  2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l’Assemblea per la ratifica del suo operato.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, cura l’esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, controlla l’osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione all’ Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 9
Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 10
Il Segretario

  1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Associazione.
  2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee nonché del Libro dei Soci dell’Associazione.

ARTICOLO 11
Libri della Associazione

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i Libri Verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Libro dei Soci della Associazione.
  2. I Libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 12
Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone da un minimo di due membri a un massimo di tre membri.
  2. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
  3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
  4. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci, decidono sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione.

ARTICOLO 13
Bilancio consuntivo e preventivo

  1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario e un preventivo per la programmazione dell’attività futura.

ARTICOLO 14
Avanzi di gestione

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento.
  2. La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 15
Scioglimento

  1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che condividano le stesse finalità (vedi articolo 3).
  2. Qualsiasi modifica all’articolo 3 (scopi della Associazione) del presente statuto o qualsiasi modifica nell’intero statuto che lo possa permettere, o l’inserimento di articoli o sezioni incompatibili con il suddetto articolo, comporterà lo scioglimento della Associazione.

ARTICOLO 16
Legge applicabile

  1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.